FRASSANI gestione e contabilizzazione del calore

Obbligo di adeguamento INAIL impianti termici

mag 18, 2021

Pratica INAIL (ex. ISPESL)

Se vi state chiedendo cos’è la pratica INAIL proviamo a ricordarvelo dicendovi che è entrata in vigore sostituendo la vecchia ISPESL, acronimo di Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. Si trattava di un ente pubblico che operava sotto la sorveglianza del Ministero della Salute. La sua funzione era quella di controllare, fornire dati, fornire consulenza, assistere, formare e informare sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie legate al lavoro. Fondamentalmente il ruolo svolto riguardava la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, rendendolo più sicuro.
Con la legge nº78 del 31 maggio del 2010, l’ISPESL venne soppresso e così tutte le sue funzioni, a partire da quella data, vennero attribuite all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro).

Cos’è la pratica INAIL

La denuncia o pratica INAIL consiste nell’obbligo previsto dalla legge di far rispettare determinati requisiti di sicurezza a tutti gli impianti termici che hanno una potenzialità superiore ai 35 kW.
I parametri necessari per definire la sicurezza di un impianto di riscaldamento ad acqua calda pressurizzata, sono indicati nel Titolo II del Decreto Ministeriale del 1º dicembre del 1975.
In questo Decreto viene affermato che alcune tipologie di impianti (poi vedremo nello specifico quali) devono essere realizzati ed installati garantendo la stabilità anche in condizioni di massima pressione, in base all’attività che devono svolgere per espletare la loro funzione.
Questa regola vale per:
• i generatori di calore che vengono alimentati con il combustibile (liquido, solido o gas);
• i generatori di vapore;
• gli impianti di riscaldamento che utilizzano acqua calda sotto pressione.

Quando serve la pratica INAIL

Come già accennato questa pratica è obbligatoria per legge solo nel caso di impianti termici che hanno una potenzialità superiore ai 35 kW. Oltre ai casi che abbiamo elencato sopra, esistono anche altre fattispecie per le quali è prevista l’obbligatorietà di denunciare l’impianto all’INAIL, si tratta dei casi in cui vi è una nuova installazione di un impianto, modifiche riguardanti i dispositivi di sicurezza dei generatori o anche nel caso di modifiche apportate al generatore che aumentano il potenziamento dell’impianto.
La denuncia dell’impianto all’INAIL va fatta prima dell’inizio della costruzione o del potenziamento del generatore. L’incaricato ad effettuare questa denuncia è l’installatore che deve presentare, oltre alla richiesta, anche un progetto sottoscritto da un professionista come un ingegnere oppure un tecnico con l’abilitazione a svolgere questa funzione.
Dopo aver ricevuto la pratica, l’INAIL procede con le dovute verifiche sul progetto presentato e in seguito comunica la decisione all’interessato. Se il responso ha esito positivo, l’INAIL provvederà ad omologare l’impianto termico.
Inoltre, per alcune categorie di impianti termici è prevista, con decorrenza quinquennale, la verifica da parte della stessa INAIL dell’efficienza dei sistemi di sicurezza e di controllo. Questa fattispecie si concretizza per tutti gli impianti termici centralizzati installati nei condomini (dove vige l’obbligo di nomina dell’amministratore) o anche per tutti gli impianti che hanno una potenza dei focolai superiore a 116 kW.
Tuttavia una Circolare INAIL del 14 dicembre 2010 ha introdotto la Raccolta-R del 2009 (sostituisce le vecchia Raccolta-R dell’82) che fa riferimento agli impianti di riscaldamento centralizzati che adoperano acqua calda (con temperatura 110º) pressurizzata e con potenza superiore al limite concesso dal Decreto Ministeriale del 1975.
In sostanza la Raccolta-R propone dei sistemi automatici volti ad assicurare che non siano superati i limiti massimi di pressione e temperatura. Alcuni di questi dispositivi li avrete sicuramente già sentiti nominare, si tratta: della valvola di sicurezza e della valvola di scarico termico.

Come deve essere redatta la pratica INAIL

La denuncia dell’impianto termico all’INAIL deve essere effettuata dal tecnico che lo installa, rispettando il formato e le disposizioni previste dalle legge. Le disposizioni sono state definite nel dettaglio nella Circolare INAIL emessa il 18 febbraio 2011.
Innanzitutto, quando il tecnico deve presentare la pratica deve necessariamente assicurarsi di consegnare tutti i documenti relativi all’impianto oggetto della denuncia.

Perciò la denuncia degli impianti termici all’INAIL deve essere:
• accompagnata dal modello RD;
• corredata di una relazione tecnica sui generatori e sui circuiti (presi in esame uno ad uno);
• rispettare i dati complementari alla valutazione tecnica, presenti al punto 3 della Circolare del 2010;
• descrivere nei dettagli lo schema idraulico dell’impianto in questione.
La modulistica completa per la pratica è scaricabile dal sito dell’INAIL (
www.inail.it), cliccando sulla sezione ‘moduli e modelli’.
Fin quando non viene presentata la denuncia, formalmente l’impianto non esiste ed è sempre possibile metterlo in regola presentando un progetto ‘ex novo’, tuttavia nell’ambito aziendale, il soggetto responsabile dell’omissione della denuncia degli impianti è perseguibile penalmente dalla legge.
Inoltre la denuncia dell’impianto all’INAIL va fatta, ogni volta che si configurano i requisiti stabiliti dal Decreto, e quindi va fatta a prescindere dalla destinazione d’uso dell’acqua calda: sia essa destinata all’uso domestico (per lavarsi o nell’impianto di riscaldamento) o sia essa impiegata nell’ambito di processi produttivi.
La procedura su menzionata serve a produrre la denuncia d’impianto all’INAIL, talvolta non è sufficiente a fornire la sua descrizione dettagliata e completa. Per tale ragione, diventa necessario integrare la pratica con altri documenti che contengono informazioni tecniche più specifiche oppure ulteriori calcoli più approfonditi.
Come indicato anche sul sito dell’INAIL, la denuncia degli impianti termici deve avvenire per via telematica, inviando i documenti tramite PEC.
É possibile inviare con posta ordinaria o consegnare a mano solo gli allegati che, a causa della loro complessità, non possono essere trasformati in materiale digitale.
Gli elaborati grafici devono essere sottoscritti con firma digitale dal professionista che li ha formulati o da chiunque sia abilitato a farlo. Viene anche concessa la possibilità di non sottoscrivere tramite firma digitale i documenti inviati via PEC, solo se in allegato (in formato PDF) viene consegnata la scansione dei documenti del professionista, accompagnata da timbro e firma autografata.


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